I crediti fiscali possono essere utilizzati in compensazione per pagare le imposte, i contributi Inps ed altri oboli tributari. Nel momento in cui si effettuano questi tipi di operazioni, i contribuenti devono prestare la massima attenzione alle conseguenze di eventuali errori, che possono comportare delle sanzioni pesanti nel caso in cui ci dovessero essere degli accertamenti fiscali.
A finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate sono due diversi casi che si possono venire a verificare, che si possono sintetizzare nell’utilizzo di:
- un credito fiscale inesistente;
- un credito fiscale non spettante.
Distinguere i due casi è importante, anche alla luce delle nuove definizioni che sono state introdotte attraverso il recentissimo Decreto Sanzioni.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire a cosa debbano stare attenti i diretti interessati.
Credito fiscale insistente o non spettante, che differenza c’è
La legge delega per la riforma fiscale – più correttamente la Legge n. 111/2023 – ha previsto che il Governo, nel più ampio ambito delle sanzioni tributarie, provvedesse ad introdurre due casi ben specifici, che sono i seguenti.
Crediti fiscali inesistenti
Attraverso la nuova formulazione vengono definiti crediti fiscali inesistenti quelli per i quali mancano completamente o in parte i presupposti che ne hanno determinato l’origine.
Rientrano in questa casistica anche quei casi nei quali i requisiti oggettivi o soggettivi dei crediti si sono venuti a determinare a seguito di azioni o pratiche fraudolente commesse dal contribuente. Questa definizione è possibile reperirla, tra l’altro, all’interno del Decreto Legislativo n. 471/1997, nel quale il legislatore è intervenuto per ridurre le sanzioni: prima erano comprese tra il 100 ed il 200%; grazie alla riforma sono portate al 70%.
Crediti fiscali non spettanti
I crediti fiscali non spettanti si basano su dei fatti reali, che però non rientrano nella disciplina attributiva perché mancano degli elementi particolari. O perché sono stati utilizzati in maniera diversa rispetto al motivo per il quale sono stati maturati. Spieghiamoci meglio: la legge prevede che l’erogazione dei suddetti crediti fiscali, ma il contribuente, nel caso specifico, non ne può usufruire o perché lui non rientra tra quelli che ne hanno diritto o perché li utilizza in maniera diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa.
In questo caso il Decreto Legislativo n. 471/1997 – adeguandosi alle nuove definizioni – ha introdotto una riduzione delle sanzioni: si passa dal 30% al 25% del credito utilizzato.
Crediti fiscali inesistenti, le sanzioni
A cercare di fare un po’ di chiarezza sulle sanzioni applicate in caso di utilizzo di crediti fiscali inesistenti o non spettanti ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate. Attraverso una serie di documenti di prassi, infatti, sono state chiarite quali sanzioni siano dovute dai diretti interessati in caso di compensazione indebita.
L’Ade ha richiamato, nello specifico, il comma 5 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 nel quale viene chiarito che:
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione del 70 per cento della misura dei crediti stessi (in luogo della precedente formulazione, che prevedeva una misura compresa tra il 100 ed il 200 per cento). Tale sanzione, in base al nuovo comma 5-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471/1997 viene aumentata dalla metà (35 per cento) al doppio (140 per cento) se i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazione o artifici. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (con la riforma fiscale è stato eliminato ogni riferimento e collegamento con la riscontrabilità mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. 600/1973, e all’articolo 54-bis del d.p.r. 633/1972).
Non c’è la doppia sanzione
Attraverso la risoluzione n. 36/E/2018, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche sulle compensazioni, all’interno di un Modello F24, dei crediti fiscali inesistenti. La presa di posizione era avvenuta a seguito di un quesito sorto da un ufficio di accertamento della stessa Ade.
Il dubbio era sorto in relazione alla compensazione di alcuni crediti Iva inesistenti, che risultavano già essere stati recuperati nel corso di un accertamento e successivamente sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione. La domanda sollevata era molto semplice: è necessario irrogare l’ulteriore sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 471/1997?
In questo caso, secondo l’Ufficio Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, il credito risulta essere stato oggetto di recupero in sede di accertamento e già sanzionato. Non è necessario, quindi, irrogare una nuova sanzione per aver utilizzato in compensazione un credito che risulta essere inesistente. Se così non fosse, il contribuente risulterebbe essere sottoposto a due diversi tipi di sanzione:
- una relativa alla contabilizzazione di fatture inesistenti;
- una seconda per l’indebita compensazione del credito inesistente.
Uso dei crediti fiscali non spettanti nel modello F24
La riforma fiscale è intervenuta anche sul tema dei crediti fiscali non spettanti, che sono stati definiti come segue:
Crediti fiscali diversi da quelli inesistenti, fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità, nonché il credito d’imposta utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.
Nel caso in cui questi crediti dovessero essere utilizzati all’interno di un Modello F24 è prevista una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo del credito che è stato utilizzato indebitamente. In precedenza era il 30%.
In sintesi
I contribuenti devono fare molta attenzione all’uso dei crediti inesistenti o non spettanti. Il loro utilizzo all’interno di un Modello F24 per compensare delle imposte può determinare delle sanzioni pari al 70% per i crediti inesistenti e al 25% per quelli inesistenti.
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