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Sanzioni sui crediti fiscali inesistenti o non spettanti: la legge prevede sanzioni che possono arrivare al 70% del loro importo.
L’uso di crediti fiscali inesistenti o non spettanti comporta gravi conseguenze, con sanzioni che possono raggiungere il 70% del loro importo. I contribuenti devono essere particolarmente attenti nell’utilizzo di tali crediti, spesso impiegati in compensazione per il pagamento di imposte e contributi, per evitare pesanti sanzioni in caso di errori.
Crediti fiscali sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha individuato due casi principali relativi all’utilizzo di crediti fiscali:
- Crediti fiscali inesistenti;
- Crediti fiscali non spettanti.
Queste due tipologie sono oggetto di una nuova definizione introdotta dal recente “Decreto Sanzioni”, che ha anche ridotto le sanzioni previste rispetto alla normativa precedente.
Crediti fiscali inesistenti: definizione e sanzioni
I crediti fiscali inesistenti sono quelli per cui mancano del tutto o in parte i presupposti che ne giustificano l’origine. In questa categoria rientrano anche i casi in cui i crediti siano stati generati tramite azioni fraudolente.
Se il credito inesistente è fondato su documenti falsi o pratiche fraudolente, la sanzione può essere aumentata dal 35% al 140% del suo valore.
Crediti fiscali non spettanti: come si distinguono
I crediti fiscali non spettanti, a differenza di quelli inesistenti, si basano su fatti reali, ma non rientrano nella disciplina prevista dalla normativa perché mancano determinati requisiti. Può trattarsi di crediti utilizzati per finalità diverse da quelle per cui erano stati originariamente previsti, o di situazioni in cui il contribuente non ha diritto a beneficiarne. Per questa categoria la sanzione va dal 30% al 25% del valore del credito.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle sanzioni
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente il regime sanzionatorio attraverso una serie di documenti ufficiali. Per l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione, la sanzione è pari al 70% del valore del credito. Tuttavia, non si applicano le agevolazioni previste per altre sanzioni tributarie.
Nessuna doppia sanzione
In un caso specifico l‘Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è prevista una doppia sanzione per la compensazione indebita di crediti inesistenti già oggetto di accertamento. In particolare, non è necessario sanzionare nuovamente un contribuente per l’uso in compensazione di crediti inesistenti già recuperati e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione.
Crediti fiscali non spettanti e il Modello F24
La riforma fiscale ha introdotto anche novità sull’uso dei crediti fiscali non spettanti nel Modello F24. I crediti non spettanti si riferiscono a situazioni in cui, pur essendo basati su fatti reali, non rispettano i requisiti previsti dalla legge. L’utilizzo di questi crediti comporta una sanzione amministrativa del 25% dell’importo, ridotta rispetto al precedente 30%.
In conclusione
I contribuenti devono prestare massima attenzione nell’utilizzo di crediti fiscali, soprattutto nel Modello F24. L’uso improprio di crediti inesistenti comporta una sanzione del 70%, mentre per quelli non spettanti la sanzione è del 25%.
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Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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