Pochi lo sanno, ma c’è la possibilità di farsi rimborsare l’iva sui mutui e accorciare la durata: i dettagli.
L’acquisto di una casa è sicuramente un punto di svolta per moltissime famiglie e, con esso, tutti i benefici e gli oneri che ne conseguono. Sono moltissimi gli elementi, soprattutto economici, che occorre tenere presente. E, soprattutto, le agevolazioni in merito alle quali tenersi informati per evitare di perdersi qualche piccolo vantaggio al quale si avrebbe diritto. Pochi sanno, ad esempio, che vi è la possibilità, per alcuni, di un rimborso dell’iva sul mutuo e di un “accorciamento” della durata: di che si tratta? I dettagli.
L’iva è una realtà con cui facciamo i conti quotidianamente e che, ovviamente, non manca mai di accendere il dibattito pubblico. Quando si tratta di spese importanti e onerose, come, appunto, quelle di un mutuo, non c’è da sorprendersi, quindi, se laddove vi sia uno spiraglio di risparmio tutti vogliano sfruttarlo. Andiamo, allora, a scoprire quando e come è possibile.
Rimborso dell’iva e accorciamento della durata: cosa sapere sul mutuo
Ebbene, parliamo di stagione dichiarativa e possibilità di “recupero”: non tutti sono a conoscenza del fatto che anche per il 2024, dichiarandola nel 730, questa manovra è possibile per quanto riguarda l’iva sull’acquisto della prima casa. Attenzione, però: tale misura non è rivolta a tutti, ma solo agli under 36 che beneficiano del relativo sconto fiscale. Cosa c’è da sapere a riguardo?
Con l’articolo 64 del D.L. 73/2021, gli under 36 con un ISEE pari o inferiore a 40mila euro, oltre all’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per quanto concerne l’acquisto della prima casa, hanno diritto al riconoscimento di un credito di imposta per l’IVA. Pari a quanto corrisposto relativamente all’acquisto stesso.
Tale beneficio può essere sfruttato sia in compensazione nell’F24 per il pagamento di imposte e contributi. Sia “in diminuzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione” e, quindi “a scomputo delle imposte sui redditi” delle stesse persone fisiche tenendo conto della dichiarazione presentata dopo l’acquisto in questione.
Sebbene la misura si applichi agli atti stipulati entro il 31 Dicembre 2023, lo sconto fiscale è riconosciuto anche a coloro che entro tale data abbiano firmato e registrato almeno il contratto preliminare. Per coloro, invece, che hanno sottoscritto il mutuo nel 2024, è previsto un credito d’imposta pari a quelle corrisposte in eccesso da utilizzare, però, nel 2025.
Il 730, dunque, da compilare nel rigo “G8” dovrà essere compilata in modo dettagliato:
- in Colonna 1, il credito d’imposta per l’acquisto prima casa residuo dalla precedente dichiarazione;
- in Colonna 2, il credito d’imposta relativo all’anno 2023;
- in Colonna 3, il credito d’imposta usato in compensazione nell’F24 fino alla presentazione 730 del 2024;
- in Colonna 4, il credito d’imposta sfruttato in compensazione negli atti stipulati in seguito all’acquisto dell’immobile soggetto ad IVA.
Così facendo, laddove matematicamente possibile, il diretto interessato potrà vedersi corrispondere l’IVA in questione in busta paga e utilizzare il credito per saldare qualche rata relativa al mutuo stesso.
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