La fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i lavoratori in regime forfettario, anche con fatturati inferiori ai 25.000 euro annui, oltre che per i soggetti che operano nel regime dei minimi, dal 1° gennaio 2024.
A parte per i casi esenti dall’obbligo, come per esempio le fatture emesse verso l’estero per i soggetti non residenti o stabiliti fiscalmente in Italia, le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico vengono considerate inaccettabili.
In un momento iniziale, trattandosi di una procedura del tutto nuova, gli errori più comuni legati alla fatturazione di tipo elettronico erano considerati in un certo senso fisiologici. Le sanzioni seguono specifiche regole e vengono in genere applicate nei casi di omessa, tardiva o errata fattura.
La normativa prevede che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di Interscambio, nel caso di fattura immediata, entro 12 giorni dal momento in cui la prestazione viene seguita, quindi dalla data riportata su di essa, pure se la scadenza corrisponde a un giorno festivo.
Nel caso di fattura differita, invece, l’invio deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione, ovvero alla data indicata in fattura.
Quale sanzione per la ritardata emissione di una fattura?
Intanto è bene precisare che il termine di 12 giorni entro il quale inviare la fattura elettronica al SdI non può essere spostato in avanti, neanche se la data di scadenza è un giorno festivo.
Chi non invia la fattura elettronica nel rispetto dei vincoli di legge, va incontro alle sanzioni previste dall’art. 6, del D.Lgs. n. 471/97. Nell’ipotesi in cui la violazione di una fatturazione non incida sul calcolo dell’IVA, allora la sanzione amministrativa prevista va da 250 a 2.000 euro.
Diverso è invece il caso di:
- fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata: si applica dal 90 al 180% dell’imposta, a partire da un importo minimo di 500 euro;
- violazione fatturazione elettronica e/o registrazione di importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o reverse charge, allora la sanzione va dal 5 al 10% dei corrispettivi. Ad ogni modo, anche in questa ipotesi, se non ci sono conseguenze sul calcolo dell’IVA, allora le sanzioni sono comprese tra un minimo di 250 e un massimo di 2.000 euro.
Non sono invece applicate sanzioni amministrative nell’ipotesi di violazioni meramente formali.
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Cumulo giuridico
Nell’ipotesi in cui si commettessero violazioni di più obblighi relativi alla fatturazione elettronica, le sanzioni sarebbero applicate una sola volta, in relazione al principio del cumulo giuridico.
Tale principio, disciplinato dall’art. 12 del decreti legislativo n. 471/1997, prevede che
È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo
Nel primo caso, quindi quando si commette una violazioni di più obbligazioni con una sola azioni o omissione, si parla di concorso formale omogeneo, mentre nel secondo – violazione di disposizioni relative a tributi diversi – si parla di concorso formale eterogeneo.
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Fatturazione e sanzioni per il committente
Il regime sanzionatorio relativo alla fatturazione elettronica non si applica unicamente sul prestatore di un servizio, quindi sul soggetto titolare di partita IVA che emette fattura, ma anche sul committente.
In questo caso, la sanzione corrisponde al 100% dell’IVA che non è stata documentata in modo corretto. In questa ipotesi, comunque, esiste una possibilità di evitare la sanzione. In che modo? Regolarizzando l’operazione.
Ciò è possibile nel caso in cui il committente non riceva una regolare fattura entro 4 mesi dall’avvenuta prestazione. Quest’ultimo potrà procedere con l’emissione di un’autofattura elettronica di regolarizzazione.
Il documento in questione:
- dovrà essere emesso nei 30 giorni successivi allo scadere dei 4 mesi di cui sopra;
- dovrà essere inviato telematicamente al SdI.
Al contempo, dovrà essere versata l’IVA che è stata indicata in autofattura – che potrà eventualmente essere portata in detrazione.
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Ravvedimento operoso tardivo invio fattura elettronica
Le sanzioni previste in caso di errori riguardanti la fatturazione elettronica si pagano tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.
Esiste comunque la possibilità di sostenere importi ridotti grazie all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 decreto legislativo n. 472/1997), che abbiamo riassunto nello schema riportato di seguito.
Tipologia di riduzione | Pagamento effettuato entro |
1/9 | 90 giorni dalla data di omissione o errore |
1/8 | il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è avvenuta la violazione |
1/7 | il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione |
1/6 | oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione |
Cosa succede in caso di scarto della fattura?
Potrebbe anche accadere che la propria fattura elettronica sia stata scartata dal Sistema di interscambio. Cosa succede in questa ipotesi? In pratica, si hanno 5 giorni di tempo dalla notifica dello scarto per inviare nuovamente la fattura.
Tra i codici di errore che possono essere presenti nelle notifiche di scarto troviamo per esempio:
- Codice errore 00001, nome file non valido;
- Codice errore 00002, nome file duplicato;
- Codice errore 00003, dimensioni superiori a 5Mb;
- Codice errore 00102, file non integro;
- Codice errore 00403, file con data successiva a quella di ricezione;
- Codice errore 00417, file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati.
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Fattura elettronica emessa in ritardo con IVA corretta
Un altro caso che possiamo analizzare è quello relativo alle sanzioni sulla fatture inviate in ritardo, con con l’IVA dovuto pagata in modo corretto. Come confermato dall’interpello n.528 del 16 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, le sanzioni per il ritardo sono previste indipendentemente dalla regolarità nel versamento dell’IVA.
Si prevede infatti che:
Le sanzioni per il tardivo invio delle fatture elettroniche vengono irrogate anche quando il contribuente ha correttamente liquidato e versato l’IVA. Ciò poiché tali violazioni rientrano nel campo delle cd «violazioni formali» ovvero quelle coincidenti con «inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale»
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Tardivo invio fattura elettronica – Domande frequenti
La sanzione varia in relazione alla tipologia di violazione commessa: scopri di più nella nostra guida.
Il mancato rispetto del termine di 12 giorni per l’invio della fatturazione elettronica prevede il pagamento di una sanzione amministrativa.
Il ravvedimento operoso permette di accedere a una riduzione prevista in caso di invio della fattura in ritardo.
Si può procedere al pagamento della relativa sanzione, che potrà essere ridotta grazie all’istituto del ravvedimento operoso.
La fattura elettronica deve essere inviata entro 12 giorni dalla data di emissione, termine valido anche in caso di giorno festivo.
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